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26/06/2019
Per effetto della Legge Regionale n°1/2019, non ci sarà più la distinzione tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (tipologie A e B) e la durata massima sarà di 6 mesi, ad eccezione dei tirocini rivolti a persone in condizioni di svantaggio (12 mesi) e di persone con disabilità (24 mesi).
Inoltre, sono previste maggiori tutele per i tirocinanti e un sistema di controllo e monitoraggio con l’obiettivo di prevenire ogni abuso di tale strumento FORMATIVO.
La nuova legge conferma l’indennità minima di 450 euro mensili per tutti i tirocinanti e prevede, inoltre, maggiori tutele per i tirocinanti e un sistema di controllo e monitoraggio finalizzato a garantire il corretto utilizzo del tirocinio e a contrastarne i possibili utilizzi elusivi, con l’obiettivo di prevenire ogni abuso.
Le novità introdotte saranno:
Poiché il tirocinio è prima di tutto un’esperienza formativa, per la quale occorre garantire uno standard qualitativo uniforme su tutto il territorio, la Regione conferma che la progettazione dei percorsi formativi individuali su cui si devono basare tutti i tirocini deve fare riferimento alle qualifiche del Sistema regionale (SRQ).