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Il 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori è:
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Personale di nuova assunzione – disposizioni transitorie
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In ogni caso il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Riconoscimento della formazione pregressa
Con riferimento alla formazione sinora erogata (le aziende avrebbero dovuto provvedere alla formazione rivolta ai lavoratori fin dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008) l’Accordo prevede il riconoscimento di quei corsi già erogati a lavoratori che, pur non rispettando le indicazioni in esso contenuti, siano coerenti in termini di durata, modalità e contenuti con le previsioni normative (art. 37, commi 1 e 7) e con eventuali indicazioni provenienti dai contratti collettivi del lavoro. Tale formazione, se idonea, comprende sia la formazione generale che quella specifica.
Nel caso in cui la formazione prevista per i lavoratori, fosse stata effettuata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo (ovvero antecedentemente l’11 gennaio 2007), sarà necessario procedere al suo aggiornamento (6 ore) entro 12 mesi, ovvero entro l’11 gennaio 2013.
Riconoscimento crediti formativi: